Tariffe

Nessuna spesa in caso di mancato accordo.
Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione. Se le parti, dopo il primo incontro di programmazione, di continuare la mediazione, dovranno corrispondere gli importi di cui alla tabella sotto indicata. Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e l’Organismo. L’eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell’incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Le spese non previste dall’art. 16 del D.M. 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità. 


La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti): quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010)ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice. A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.

 

Tabella delle indennità per le mediazioni obbligatorie corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 e succ. mod. e integr. 

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) 

    Fino a Euro 1.000: Euro 65;
    da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
    da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
    da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
    da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
    da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
    da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
    da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
    da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
    oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.